- CAPITOLO I - DENOMINAZIONE, SCOPO E SEDE
- CAPITOLO II - MEZZI FINANZIARI E SOCI
- CAPITOLO III - GLI ORGANI SOCIALI
Art.1) Denominazione.
E' costituita l'Associazione denominata "SOCIETA' ITALIANA DI MEDICINA
OMEOPATICA" di seguito indicata anche come Società Italiana di
Medicina Omeopatica.
Art.2) - Scopi
L'Associazione, senza fini di lucro, ha lo scopo di promuovere, valorizzare
e sostenere con ogni strumento, anche economico e finanziario, il riconoscimento
della medicina omeopatica e il ruolo professionale dei medici omeopati nella
sanità italiana e nelle organizzazioni sanitarie europee ed extraeuropee
con particolare riguardo alla formazione professionale ed alla ricerca scientifica.
In particolare la Società Italiana di Medicina Omeopatica promuove
iniziative intese a:
- Aggregare le istituzioni attualmente esistenti con lo stesso fine.
- Realizzare scuole di formazione, di base e permanente, in omeopatia,
per i laureati in medicina e chirurgia e i medici veterinari.
- Assicurare che le scuole aderenti alla Società Italiana di
Medicina Omeopatica si uniformino agli standards didattici minimi contenuti
nelle "Norme sulla formazione e qualificazione professionale in
medicina Omeopatica"in appendice allegate e suoi successivi aggiornamenti
(proposti dal CPN e votati dall'assemblea).
- Promuovere forme di stretta collaborazione tra le associazioni di
scuola aderenti, finalizzata ad una elevazione degli standards qualitativi
secondo orientamenti culturali specifici.
- Realizzare scuole di informazione in omeopatia per il personale paramedico.
- Collaborare con Enti pubblici e privati per la formazione in Omeopatia
dei neolaureati.
- Promuovere forme di collaborazione didattica tra le varie scuole di
medici omeopati nell'insegnamento di base e nella formazione professionale
del personale infermieristico.
- Individuare e valutare i supporti tecnologici utili per migliorare
l'esercizio quotidiano della professione.
Realizzare pubblicazioni finalizzate alla valorizzazione della peculiarità della
omeopatia e dell'attività di ricerca dei medici omeopati.
- Sostenere la partecipazione attiva e la consulenza dei membri aderenti
alla Società Italiana di Medicina Omeopatica in ogni ente o istituto
deputato alla formazione dei medici omeopati, alla organizzazione dei
servizi sanitari e in ogni sede nella quale si svolgono attività di
programmazione sanitaria.
- Favorire e valorizzare, anche attraverso l'istituzione di appositi
centri, le attività di ricerca di base, clinica ed epidemiologica,
in omeopatia e l'educazione sanitaria della popolazione.
- Proporsi come il referente italiano per la formazione e la ricerca
scientifica in campo omeopatico presso organismi sanitari pubblici e
privati, europei ed extraeuropei, favorendo scambi culturali e incontri
periodici e permanenti con i membri di altri Paesi.
- Promuovere iniziative intese a diffondere l'uso della medicina
omeopatica e ad assicurare ai pazienti una corretta informazione su questa
medicina.
- Realizzare, in attesa di una idonea regolamentazione legislativa,
un registro nazionale degli omeopati, delle scuole di omeopatia e dei
docenti in omeopatia, secondo i criteri contenuti nelle "Norme
sulla formazione e qualificazione professionale in medicina omeopatica" in
appendice allegate
Art.3) - Sede dell'Associazione
La sede legale e centrale dell'Associazione è Via Martino
Cilestri, 87 - 95100 CATANIA.
Il trasferimento della sede legale e centrale della Società Italiana
di Medicina Omeopatica viene deliberato, su richiesta del Consiglio
di Presidenza Nazionale, dall'Assemblea Nazionale.
L'Associazione potrà avere anche sedi periferiche, in altre
città, dipendenti dalla sede centrale.
Art.4) - Patrimonio
Il patrimonio sociale è costituito da:
- quote associative proposte annualmente dal Consiglio di Presidenza
e approvate dalla Assemblea Nazionale;
- contributi o donazioni di Enti pubblici o privati, persone giuridiche
o fisiche per l'attuazione degli scopi associativi o finalizzati
alla ricerca di base;
- proventi straordinari ottenuti attraverso attività dell'associazione
per ricerche, diritti di autore, consulenze.
Art. 5) - Soci
Possono iscriversi alla Società Italiana di Medicina Omeopatica,
in qualità di Soci ORDINARI, tutti coloro che formatisi conformemente
alle "Norme per la formazione e qualificazione professionale in
medicina omeopatica", in appendice allegate, esercitano, o abbiano
esercitato, la medicina omeopatica.
Hanno diritto alla iscrizione alla Società Italiana di Medicina
Omeopatica, in qualità di soci ordinari, tutti i membri delle
Associazioni ad essa aderenti ai sensi dell'art.9 del presente
statuto che ne abbiano i requisiti..
Sono riconosciuti
Soci EMERITI i docenti iscritti
al registro che abbiano maturati almeno dieci anni di attività didattica
anche non continuativa.
Sono
soci DOCENTI coloro che abbiano ottenuto l'iscrizione
al registro dei docenti tenuto dalla Società Italiana di Medicina
Omeopatica.
Possono iscriversi alla Società, in qualità di
Soci
SOSTENITORI, senza diritto di voto, coloro che abbiano manifestato
e manifestino un interesse per la omeopatia.
Hanno diritto all'iscrizione alla Società Italiana di Medicina
Omeopatica in qualità di
Soci UDITORI gli allievi
delle scuole di formazione in omeopatia aderenti.
I soci UDITORI e SOSTENITORI non hanno diritto di voto e sono tenuti
al versamento di una quota differenziata stabilita annualmente dalla
Assemblea Nazionale su proposta del Consiglio di Presidenza.
Possono essere invitati a far parte dell'Associazione in qualità di
Soci
ONORARI coloro che si siano particolarmente distinti per il
loro contributo alla promozione della Società Italiana di Medicina
Omeopatica e alla elevazione della medicina omeopatica. I soci onorari
sono esentati dall'obbligo di versare la quota associativa e non hanno
diritto di voto.
Sono
Soci FONDATORI coloro che hanno costituito la
Società, e che rimarranno membri permanenti a tutti gli effetti.
Art. 6) - Elettorato.
Possono essere eletti alle cariche sociali Nazionali tutti i soci Ordinari,
Emeriti e Docenti purché in regola con il pagamento della quota
sociale.
Il diritto all'elettorato attivo è esertitato mediante
l'elezione, nelle assemblee Sezionali, di Delegati che rappresentano
i soci nell'assemblea Nazionale.
Ogni Sezione che sarà rappresentata dal suo Presidente (che
disporrà di un voto), eleggerà, inoltre, un Delegato
fino a venticinque soci Ordinari, Emeriti e Docenti; un secondo Delegato
oltre settantacinque soci; un terzo oltre centocinquanta soci; ed un
quarto Delegato per un nu mero di soci superiore a trecento.
Art.7) - Domanda di iscrizione
La domanda di iscrizione va presentata alla Sezione di una delle associazioni
aderenti,o ad una Sezione Autonoma, ed è sottoposta all'accettazione
del CDS (Consiglio di Direzione Sezionale).
In carenza di organi sezionali la domanda dovrà essere direttamente
inoltrata al CPN (Consiglio di Presidenza Nazionale).
In caso di mancata accettazione da parte della sezione, il richiedente
potrà inoltrare ricorso al CPN che deciderà in via definitiva
nel corso della sua prima convocazione utile, sentito il parere del
CDS.
Art.8) - Pagamento della quota sociale
L'iscrizione del nuovo socio diventerà effettiva solo dopo il
pagamento della quota sociale annua.
Il socio che non abbia provveduto al versamento della quota verrà dichiarato
decaduto dalla qualifica di socio per l'anno corrente.
Art. 9) -Scuole e associazioni di scuole di omeopatia.
Alla Società Italiana di Medicina Omeopatica possono iscriversi
le singole scuole o le associazioni di scuole di Omeopatia uniformatesi
alle "Norme per la formazione e qualificazione professionale in
medicina omeopatica" allegate.
La Società Italiana di Medicina Omeopatica si articola perifericamente
nelle sezioni locali da tali associazioni espresse, dotate di propria
autonomia dispositiva e rappresentativa, nonchè nelle sezioni
indipendenti.
Art.10) - Sezioni
Le sezioni locali sono costituite dalle sezioni indipendenti e dalle
sezioni che rappresentano le scuole aderenti alla Società Italiana
di Medicina Omeopatica.
Il Consiglio di Presidenza Nazionale autorizza la costituzione di Sezioni
indipendenti secondo quanto previsto dall'art.21 del presente
statuto.
La sezione persegue gli scopi, gli obiettivi e i fini dell'associazione
con le attribuzioni propositive, di designazione e di rappresentatività di
stretta competenza periferica.
Alla sezione è inoltre demandato il compito di:
- Raccogliere le iscrizioni dei soci.
- Incentivare e realizzare ogni iniziativa utile ai fini associativi
sulla base delle esigenze locali e degli indirizzi nazionali.
- Salvaguardare gli interessi professionali dei medici omeopati
nel luogo di appartenenza anche richiedendo, in caso di necessità,
la collaborazione degli organi nazionali.
Art. 11) - Organi della Sezione
Gli organi delle Sezioni della Società Italiana di Medicina
Omeopatica sono l'Assemblea Sezionale, il Consiglio Direttivo Sezionale
e il Presidente della Sezione.
Nelle sezioni periferiche delle associazioni tali cariche sono ricoperte
dagli equivalenti organi rappresentativi di quest'ultime.
Le sezioni indipendenti sono regolate, invece, dalle norme contenute
agli articoli 12), 13), 14), 15) e 16) del presente statuto.
Art. 12) - Competenze dell'Assemblea Sezionale
L'Assemblea Sezionale è costituita dai Soci della Sezione Società Italiana
di Medicina Omeopatica in regola con il pagamento della quota sociale
annuale.
Ad essa spetta eleggere il CDS, i Delegati all'Assemblea Nazionale,
nonchè approvare la relazione sull'attività svolta dalla
sezione e il programma annuale.
L'assemblea è valida in prima convocazione se è presente
la metà più uno dei soci ordinari e in seconda convocazione,
almeno ventiquattro ore dopo la prima, purché il numero dei
soci ordinari presenti sia superiore al numero dei componenti il Consiglio
Direttivo Sezionale.
Essa si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno e in via
straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o
lo richieda la maggioranza del CDS o almeno un terzo degli iscritti
aventi diritto al voto.
Nelle Assemblee Sezionali non sono ammesse deleghe. I risultati delle
elezioni vengono proclamati seduta stante dal Presidente. Il Segretario
provvede a stilare un verbale della seduta da inviare al Segretario
Nazionale.
Art. 13) - Il Consiglio Direttivo Sezionale
Il CDS è costituito dal Presidente, Vice Presidente e dal Segretario
I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti a scrutinio segreto
fra tutti i soci ordinari della sezione.
Il CDS dura in carica tre anni e i componenti del Consiglio stesso
sono rieleggibili.
Il CDS si avvale della consulenza di esperti, responsabili di settore.
Art. 14) - Il Presidente della Sezione
Il Presidente ha la rappresentanza attuativa della Sezione Società Italiana
di Medicina Omeopatica e la responsabilità amministrativa dei
fondi spettanti alla sezione.
Egli convoca e presiede il CDS e l'Assemblea della Sezione, nella quale
proclama l'esito delle deliberazioni e votazioni effettuate.
Il Presidente è tenuto a eseguire le deliberazioni del Consiglio
Direttivo o dell'Assemblea e a promuovere a livello periferico l'attuazione
degli indirizzi e dei deliberati della Assemblea Nazionale.
Il Presidente della Sezione dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Partecipa in rappresentanza della Sezione all'Assemblea Nazionale.
Art. 15) - Competenze del Consiglio Direttivo Sezionale
Al CDS spetta il compito di:
Esaminare, accogliere o respingere le domande di iscrizione di nuovi
soci.
Redigere la relazione annuale sull'attività svolta dalla Sezione
da inviare alla Segreteria Nazionale.
Predisporre il programma di attività per l'anno successivo.
Predisporre il rendiconto annuale da inviare al Tesoriere Nazionale
per l'approvazione del CPN.
Prendere iniziative autonome secondo le locali necessità, in
conformità agli scopi previsti all'art. 2 del presente statuto.
Comunicare preventivamente al CPN, progetti, proposte e iniziative
aventi per oggetto Ricerche, Convegni, Corsi di Formazione a carattere
locale o regionale.
Promuovere, organizzare e coordinare le attività di formazione,
ricerca e congressuali su base sezionale da comunicare tempestivamente
al CPN.
Amministrare i fondi spettanti alla Sezione.
Promuovere e istruire il deferimento al Collegio Nazionale dei Probiviri
dei soci che abbiano commesso atti lesivi degli interessi o della dignità dell'Associazione.
Nominare i Responsabili Sezionali.
Le decisioni del CDS sono prese con l'intervento della metà più uno
dei componenti (compreso il Presidente) o a maggioranza semplice. In
caso di parità di voti, il voto del Presidente ha valore doppio.
Il CDS nel corso della sua prima riunione elegge nel suo seno il Presidente,
il Vice Presidente e il Segretario.
Art. 16) - Proventi ordinari e straordinari della Sezione
I proventi della sezione sono di carattere ordinario e straordinario.
Sono considerati proventi di carattere ordinario quelli derivanti dalla
parte di quota associativa di spettanza della Sezione.
Sono considerati proventi straordinari quelli derivanti dall'organizzazione
di attività formative o Congressuali provinciali o regionali
per le quali Enti pubblici o privati versino un corrispettivo economico
con richiesta di fatturazione.
Art. 17 - Organi Nazionali della Associazione
Sono organi nazionali della Società:
A) DIRETTIVI
L'Assemblea Nazionale (AN)
Il Consiglio di Presidenza Nazionale (CPN)
La Giunta Esecutiva (GE)
Il Presidente Nazionale (PN)
B) CONSULTIVI
Il Responsabile Nazionale per la formazione
Il Responsabile Nazionale per la ricerca
Il Responsabile Nazionale per gli affari legali
Il Responsabile Nazionale per l'epistemologia.
C) REFERENTI
Commissione nazionale permanente per l'accreditamento professionale
e la valutazione dei titoli (5 membri).
D) DI CONTROLLO
Collegio Nazionale dei Probiviri (3 membri)
Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti (3 membri + 1 supplente).
Art. 18) - Assemblea Nazionale (AN)
L'Assemblea Nazionale è l'organo supremo della associazione, è presieduta
dal Presidente Nazionale e, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente.
Essa è costituita dai componenti del Consiglio di Presidenza
Nazionale, dai Presidenti delle Sezioni e dai Delegati, i quali
dispongono di un voto ciascuno.
Sono ammesse deleghe di voto tra Presidente e Delegati della stessa
Sezione.
Possono partecipare alla Assemblea, senza diritto di voto i docenti
delle scuole di formazione.
La data della convocazione è decisa dal Consiglio di Presidenza
Nazionale (CPN) con comunicazione trasmessa alle sezioni dal Presidente
Nazionale almeno due mesi prima, ovvero, nel caso di giustificata urgenza,
un mese prima. L'avviso di convocazione indica gli argomenti posti
all' o.d.g., l'ora e il luogo della riunione in prima e seconda convocazione.
L'Assemblea Nazionale è valida in prima convocazione se sono
presenti la metà più uno degli aventi diritto, e in seconda
convocazione, almeno un'ora dopo la prima, con qualsiasi numero di
presenti aventi diritto, purché in numero superiore di una unità ai
componenti del CPN.
In caso di elezioni alle cariche sociali l'Assemblea elegge a scrutinio
segreto i sette membri elettivi del Consiglio di Presidenza Nazionale,
i tre membri del Collegio dei Probiviri e i tre membri effettivi del
Collegio dei Revisori dei Conti e quello supplente.
L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno in seduta ordinaria,
e in seduta straordinaria ogni qualvolta ne faccia richiesta al Presidente
Nazionale, almeno un terzo dei Presidenti Sezionali, o il Consiglio
di Presidenza a maggioranza.
L'Assemblea Nazionale delibera di norma a scrutinio palese e le decisioni
vengono assunte con la maggioranza più uno dei voti rappresentati
in assemblea.
Alle votazioni dell'Assemblea Nazionale sono ammesse deleghe in numero
non superiore a due per delegato.
Art. 19) - Competenze dell'Assemblea Nazionale
L'Assemblea Nazionale:
- Interpreta e definisce le linee operative e di indirizzo dell'Associazione,
anche secondo le proposte e i deliberati delle sezioni locali.
- Discute e delibera sul bilancio preventivo e consuntivo annuale della
Associazione.
- Delibera eventuali modifiche del presente statuto con il parere favorevole
di almeno i due terzi dei voti espressi dai Presidenti delle sezioni
presenti, purché sia rappresentato almeno il cinquanta per cento
degli aventi diritto al voto in regola con il versamento della quota
sociale.
- Approva i regolamenti attuativi del presente statuto e gli aggiornamenti
delle "Norme sulla formazione e qualificazione professionale in
medicina Omeopatica" proposti dal CPN.
- Elegge i membri del CPN, I Probiviri, i Revisori dei Conti.
Art. 20) - Il Consiglio di Presidenza Nazionale (CPN) e la
Giunta Esecutiva (GE)
Il Consiglio di Presidenza Nazionale è costituito dai soci fondatori
della Associazione e da sette soci eletti dall'Assemblea tra gli ordinari.
Il CPN dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere riconfermati
nell'incarico.
Il CPN elegge nel suo seno a scrutinio segreto, nella prima riunione,
presieduta dal più anziano degli eletti, il Presidente, il Vice
Presidente, il Segretario e il Tesoriere i quali costituiscono la Giunta
Esecutiva.
Il CPN si riunisce almeno due volte l'anno e ogni volta che il Presidente,
o un terzo dei suoi componenti, ne ravvisi la necessità.
I componenti del CPN possono votare per delega. ma non sono ammesse
più di due deleghe per rappresentante.
Alle riunioni del Consiglio Nazionale di Presidenza possono partecipare,
su invito del Presidente, in veste di Consulenti, i Responsabili Nazionali
di Settore previsti alla lettera B) dell'art. 18 del presente Statuto.
Art. 21) - Competenze del Consiglio di Presidenza Nazionale.
Il Consiglio di Presidenza ha i seguenti compiti:
Art. 22) - Membri del Consiglio di Presidenza
Il
Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale
della Associazione anche in sede giudiziale, convoca le riunioni dell'Assemblea
Nazionale e del Consiglio di Presidenza Nazionale. Il
Vice
Presidente Nazionale coadiuva il Presidente o lo sostituisce
in caso di impedimento o in sua assenza.
Il
Segretario Nazionale coadiuva il Presidente, dirige
gli uffici e ne ha la responsabilità, redige i verbali della
AN e del CPN.
Il
Tesoriere Nazionale sovrintende all'amministrazione
ed è responsabile, con firma, del patrimonio della Associazione,
esamina i rendiconti annuali delle sezioni locali e relaziona al CPN
e alla AN sul loro andamento, cura i rapporti amministrativi con le
sezioni.
Art. 23) - Organi Ufficiali di Stampa ed Editoria
L'Associazione cura la realizzazione di pubblicazioni a carattere scientifico
e professionale attraverso organi ufficiali di stampa, e altre attività editoriali
a carattere nazionale recanti il marchio della Associazione.
I Direttori, i Redattori e gli Autori ricevono l'incarico dal Presidente
su proposta del Consiglio di Presidenza.
Art. 24) - Commissione Nazionale Permanente per l'accreditamento
professionale e per la Valutazione dei Titoli.
La Commissione di cui alla lettera C) dell'art. 17 del presente statuto,
composta da cinque membri nominati dal CPN, è nominata nell'ambito
dei soci onorari, emeriti ed ordinari, con riguardo alle competenze
specifiche in riferimento ai compiti attribuiti.
Esprime un parere sulla ammissibilità delle domande
di iscrizione al registro delle scuole di formazione delle scuole non
confederate, che ne facciano richiesta, in conformità a quanto
previsto dalle "Norme sulla formazione e qualificazione professionale" in
appendice allegate.
Esprime, se richiesta dal Consiglio di Presidenza Nazionale, un parere
anche sull'ammissibilità delle domande per l'iscrizione
nel registro nazionale degli omeopati e dei docenti in omeopatia.
Ha altresì il compito di preparare una proposta di accreditamento
professionale periodico per gli iscritti alla Associazione e di valutare
i titoli di coloro che richiedono la iscrizione nell'albo dei soci
emeriti.
Art. 25) - Collegio Nazionale dei Probiviri
Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da tre membri
eletti dall'Assemblea Nazionale.
Essi durano in carico tre anni e possono essere riconfermati nell'incarico.
Il Collegio nella prima seduta elegge, nel proprio seno, il Presidente
e il Segretario.
Il Collegio Nazionale dei Probiviri ha il compito di esaminare e di
giudicare gli atti di inosservanza dei principi di deontologia e comunque
lesivi degli interessi e della dignità dell'Associazione compiuti
dagli iscritti.
Il ricorso ai Probiviri può essere inoltrato dai Consigli direttivi
sezionali, ovvero dagli organi nazionali associativi.
Il Collegio dei Probiviri adotta i seguenti provvedimenti:
- proscioglimento;
- avvertimento;
- censura;
- sospensione temporanea;
- espulsione.
Il giudizio del Collegio Nazionale dei Probiviri è definitivo
e inappellabile.
Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno
il Presidente del collegio stesso.
Art. 26) - Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri
effettivi e uno supplente, eletti dall'Assemblea Nazionale durano in
carica tre anni e possono essere riconfermati.
Il Collegio viene convocato, nella prima seduta, dal membro che ha
riportato il maggior numero di voti. Il Collegio dei Revisori dei conti
elegge il Presidente nel suo seno.
Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di esaminare il conto
consuntivo della Società Italiana di Medicina Omeopatica
prima della presentazione all'Assemblea Nazionale e di controllare
la corrispondenza delle spese effettuate con le delibere adottate e
la documentazione contabile giustificativa di ogni spesa effettuata.
Per l'espletamento di tale compito il Collegio dei Revisori dei Conti
ha la facoltà di prendere visione di qualsiasi documento attinente
al conto consuntivo.
Il Collegio dei Revisori dei Conti redige una relazione di cui viene
data lettura all'Assemblea Nazionale.
Art. 27) - Durata dell'associazione
La durata dell'associazione viene stabilita a tempo indeterminato.
Art. 28) - Esercizio finanziario
Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio deve essere convocata
l'assemblea nazionale per l'approvazione del bilancio consuntivo.
Art.29) - Scioglimento dell'Associazione
Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dalla Assemblea
Nazionale con un numero di voti pari al settanta per cento dei presenti
purché in Assemblea siano rappresentati almeno il cinquanta per
cento degli aventi diritto al voto.
L'Assemblea che delibera lo scioglimento procederà alla nomina
di uno o più liquidatori e detterà le norme per la liquidazione
e la devoluzione delle eventuali attività.
Art.30) - Costituisce allegato del presente Statuto per farne parte integrante
e sostanziale la pubblicazione che contiene "Le norme sulla formazione
e qualificazione professionale in medicina omeopatica".