la FIAMO e la SIMO rispondono sulla pubblicitĂ  sanitaria nelle MnC posted on 16-01-2007

Riportiamo la lettera di FIAMO e SIMO indirizzata al Presidente degli Ordini dei Medici, Bianco

 

Milano, giovedì 11 gennaio 2007

Lettera aperta al Dott. Amedeo Bianco, Presidente della FNOMCeO


p.c.

Sen. Livia Turco, Ministra della Salute

Dott. Giancarlo Pizza, Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Bologna


Comitato Permanente di Consenso e Coordinamento per le Medicine Non Convenzionali in Italia


Loro Sedi

Oggetto: Regole in ordine a pubblicità ed informazione sanitaria nell’ambito delle Medicine Non Convenzionali

In relazione alla lettera scritta dalla dott.ssa Bernardini, Presidente SIOMI e Coordinatrice CNO, sulla presunta arbitrarietà della posizione dell’Ordine dei Medici di Bologna riguardo alla pubblicità sanitaria nell’ambito delle Medicine Non Convenzionali, in particolare la Medicina Omeopatica, si impongono alcune precisazioni.


L’Ordine dei Medici di Bologna ha agito nella autonomia giuridica che la legge assegna ad ogni ordine provinciale, quando con apposita delibera assunta il 28 dicembre scorso ha emanato precise regole in ordine a pubblicità ed informazione sanitaria, alla luce della riforma Bersani e dei relativi articoli (55, 56, 57) del Nuovo Codice Deontologico approvato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri il 16.12.06, in ottemperanza delle norme di legge sopracitate, (Nuovo Codice Deontologico che è ogni singolo Ordine Provinciale a potere ratificare)


La decisione legittimamente assunta dall’Ordine dei Medici di Bologna si propone di evitare la situazione di anarchia che potrebbe verificarsi qualora, in assenza di criteri, un medico dal 1 gennaio, data di entrata in vigore del Decreto Bersani, autocertificandosi esperto di MNC senza ulteriori qualificazioni chiedesse l’autorizzazione alla pubblicità sanitaria quale medico o odontoiatra esperto di Agopuntura, Omeopatia ecc.


L’Ordine dei Medici, oltre al medico implicato, potrebbe tra l’altro essere esposto a grossi rischi medico-legali nel caso di una vertenza istruita da un paziente per malpractice inerente prestazioni sanitarie di MNC, perché il paziente potrebbe rivalersi anche sull’Ordine che, autorizzando costui/costei alla pubblicità sanitaria di MNC ha indotto in inganno il cittadino che si è rivolto a costui/costei che, senza competenze, nella sua attività clinica gli avrebbe causato quello o quell’altro danno, da acclarare in sede peritale.


A garanzia della competenza del medico esperto in Medicina Omeopatica l’Ordine dei Medici di Bologna ha fatto riferimento ai parametri dei Registri FIAMO-SIMO.


La Società Italiana di Medicina Omeopatica (SIMO) e la Federazione Italiana delle Associazioni e dei Medici Omeopati (FIAMO), sulla base della comune considerazione che in assenza di giurisdizione in materia, il termine “Omeopatia” era usato in modo improprio ed arbitrario e che il “medico omeopata” era tale perché così si autodefiniva, hanno costituito una commissione paritetica per definire gli strumenti di tutela del medico omeopata e di tutela del cittadino che sceglie di curarsi con la medicina omeopatica.


Nel 2004 nasceva il primo Registro dei Medici Omeopati Italiani non sulla base dell’autoreferenzialità ma sulla trasparenza dei curricula.


Proprio a causa dell’eterogeneità delle proposte formative presenti in Italia, per evitare qualunque discriminazione, nella stesura dei Registri si scelse il principio di staccare la valutazione dell’iter formativo da singole proposte delle diverse scuole, adottando un sistema di accreditamento a punti.


La base comune fu l’applicazione del PROGRAMMA DIDATTICO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE DI BASE DEL MEDICO ESPERTO IN OMEOPATIA (PDN). Questo programma era stato approvato nel maggio del 1997, a Verona, dalle maggiori scuole ed associazioni operanti in Italia, di diversa tendenza scientifica e culturale, comprese le scuole finanziate e gestite dai laboratori omeopatici.


A conferma della flessibilità del sistema adottato, si ricorda che sono previsti parametri differenti per medici che hanno completato la loro formazione in epoche diverse.


Ad esempio, per coloro che hanno conseguito l’attestato entro il 2003, si richiede un punteggio minimo derivante dalla formazione (corsi, seminari, pratica con maestri) di 200 punti, equivalente all’offerta formativa prevalente in quell’epoca; per chi invece ha conseguito il diploma dopo il 2004 il punteggio minimo derivante dai corsi di formazione è di 350 punti, corrispondenti al corso base proposto a livello Europeo dall’ECH.

L’effettiva competenza clinica va sempre e comunque integrata con pratica clinica e formazione continua per il raggiungimento dei 600 punti.


Tutto questo dimostra che non è stata fatta alcuna discriminazione tra società scientifiche diverse, ma che si sono solo adottati i parametri che al momento attuale danno le maggiori garanzie di competenza.


Forse una lettura più attenta dei requisiti richiesti per l’iscrizione al Registro SIMO-FIAMO avrebbe permesso di evitare di considerare altamente lesivo della professionalità dei medici esperti in omeopatia quello che invece è il riconoscimento più trasparente della loro professionalità.


O forse l’equivoco nasce dal fatto che la dott.ssa Bernardini non considera l’omeopatia un metodo clinico specifico, che richiede un’adeguata competenza: in effetti parla di “requisiti richiesti al medico che esercita, a fianco della medicina classica o accademica, anche la medicina omeopatica” .


Al riguardo lo European Committee for Homeopathy (ECH), nel suo documento “The ECH and its position in the domain of Homeopathy” precisa che nella formazione si possono configurare:


  • uno standard che metta i medici in condizione di utilizzare in modo prevalente l’omeopatia nella loro pratica medica e di fare un pieno uso dei potenziali terapeutici dell’omeopatia (stato specialistico).

  • uno standard per professionisti sanitari che prescrivono medicine omeopatiche in situazioni cliniche specificatamente definite (soprattutto in casi di malattie acute).


Molti malintesi nascono probabilmente dal non aver ben chiarito l’esistenza di diversi livelli di formazione e quindi di competenza nonché dal considerare l’integrazione come la somma di competenze diverse nella stessa persona invece che il riconoscimento e la valorizzazione dell’apporto specifico di diversi medici che collaborano alla luce della loro competenza specifica..


Siamo molto lieti che l’intervento della dott.ssa Bernardini abbia dato l’opportunità di chiarire ulteriormente i termini della questione e restiamo a disposizione per qualunque altra necessità di approfondimento del tema specifico.


Cordiali saluti


Dott.ssa Antonella Ronchi, Presidente FIAMO

Corso Magenta 56, 20123 Milano Tel: 02 48004621

FIAMO:www.fiamo.it


Dott.ssa Giuseppina Bovina, Vice Presidente SIMO

Via Zaccherini Alvisi 6, 40138 Bologna Tel 051 391883

SIMO: www.omeomed.net



Le scriventi Federazione Italiana delle Associazioni e dei Medici Omeopati, FIAMO e Società Italiana di Medicina Omeopatica, SIMO (aderenti alla Federazione delle Società Medico Scientifiche Italiane, FISM) sono componenti costitutive del Comitato Permanente di Consenso e Coordinamento per le Medicine Non Convenzionali in Italia, unica realtà di volontariato multidisciplinare (rappresenta tutte le discipline riconosciute dalla FNOMCeO e dalla FNOVI), multiprofessionale (medici, odontoiatri e veterinari) e integrata di riferimento nel panorama delle MNC del nostro Paese, rappresentando anche associazioni dei pazienti di MNC (AIPMA, APA, Tribunale per i Diritti del Malato dell’Emilia-Romagna), apolitica, indipendente, no-profit, senza conflitti di interesse che parla a nome di circa 12.000 tra medici, odontoiatri e veterinari complessivamente iscritti alle 23 sigle che attualmente fanno parte del Comitato.